(massima n. 2)
La parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica (nella specie, la pronuncia con la quale la corte d’appello ha deciso nel merito il gravame incidentale, senza affrontare la questione della sua ammissibilità), assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere, nel giudizio di impugnazione, la relativa questione - anche se a carattere pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c.) - in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’eccezione, proposta solo in controricorso, di inammissibilità dell’appello incidentale, ritenendo la questione coperta dal giudicato implicito).