(massima n. 1)
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equitą possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilitą dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, č rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimitą