(massima n. 1)
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili. (Nella specie, in una controversia proposta dinanzi al tribunale delle imprese ed avente ad oggetto una pretesa risarcitoria per atti di concorrenza sleale e abuso di informazioni segrete, la S.C., sul rilievo che dal tenore dell’atto introduttivo emergeva l’intenzione dell’attore di proporre un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali e non un’azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu”, ha respinto il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal convenuto che, assumendo l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, propugnava la competenza di altro tribunale in funzione di giudice del lavoro).