(massima n. 1)
In sede di regolamento di competenza proposto contro un'ordinanza di sospensione del giudizio adottata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione, qualora annulli tale ordinanza e rilevi che il nesso fra il giudizio sospeso e quello in ragione del quale č stata disposta la sospensione si connota come relazione di identitą, deve d'ufficio, dopo avere annullato l'ordinanza, rilevare la litispendenza e, quindi, disporre, ai sensi dell'art. 49 c. p.c., la cancellazione dal ruolo, a norma dellart. 39, comma 1, c.p.c., del giudizio di merito in cui č stata pronunciata lordinanza.