(massima n. 1)
In tema di controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere non solo della controversia inerente alla legittimità della revoca del bando di gara d’appalto ed alla conseguente efficacia del contratto, ma anche di quella volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo. Invero, benchè atto successivo alla stipula del contratto d’appalto, la revoca involge pur sempre il legittimo esercizio, da parte della P.A., di poteri autoritativi incidenti sul rapporto contrattuale, e la giurisdizione esclusiva sulle procedure di affidamento non può non riguardare anche gli atti di secondo grado, ossia quelli incidenti su provvedimenti assunti nell’ambito delle suddette procedure (quali, appunto, gli atti di ritiro) e le relative conseguenze.