(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, per l'accertamento della comoda (o meno) divisibilitą degli immobili, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralitą di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa.