(massima n. 1)
In tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non č responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen., in quanto tale norma č applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) . (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attivitā diffamatoria).