(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą, quanto meno a livello di gravitą indiziaria, del reato di partecipazione ad un'associazione con finalitą di terrorismo (art. 270 bis c.p.), č necessaria e sufficiente una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, ma dotata di un grado di effettivitą tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non č necessaria anche la predisposizione di un programma di concrete azioni terroristiche; condizione, quella anzidetta, per la cui ravvisabilitą non occorre neppure la dimostrazione di un ruolo specifico che il soggetto abbia svolto nell'ambito dell'associazione, potendo la partecipazione realizzarsi nei modi pił svariati, ivi compresi, quando si tratti di terrorismo di asserita matrice islamica, i dichiarati propositi di partire per combattere "gli infedeli", la vocazione al martirio e l'opera di indottrinamento, sempre che vi siano anche elementi concreti che rivelino l'esistenza di contatti operativi potenzialmente idonei a consentire la traduzione in pratica dei propositi di morte, restando per converso esclusa la rilevanza penale di un'adesione che sia meramente ideologica o psicologica al programma criminale.