(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilitą di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualitą della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di reati edilizi in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che ha desunto la non abitualitą del comportamento dell'imputato dalla successiva attivitą di demolizione, rimozione e sanatoria delle opere realizzate).