(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di pił reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualitą presa in considerazione in negativo dall'art. 131-bis cod. pen.