(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitā della cosė detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., non č necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato - in relazione alla morte di due studentesse, travolte da un masso distaccatosi da una parete rocciosa - la responsabilitā di due sindaci di un Comune a titolo di omicidio colposo, in ragione dell'omessa comunicazione, all' Autoritā di bacino regionale, di un precedente evento franoso verificatosi nella stessa zona).