(massima n. 1)
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietą. (Nella fattispecie, la S.C. ha censurato la sentenza di condanna per appropriazione indebita in relazione alla condotta dell'imputata che all'atto delle dimissioni non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia, osservando come la Corte territoriale non avesse motivato in merito alla sussistenza dell'intenzione dell'imputata di fare proprie le chiavi).