(massima n. 1)
In tema di truffa ai danni dello Stato od enti pubblici, non presenta di per sč caratteri di falsitą, rilevanti ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą proveniente dal lavoratore che, onde ottenere dall'ASL l'erogazione dell'aspettativa retribuita prevista dall'art. 42, comma quinto, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si qualifichi convivente con il familiare portatore di "handicap" cui presta assistenza, sebbene dimori altrove, non potendo il concetto di convivenza essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, poiché in tal modo si darebbe un'irragionevole interpretazione restrittiva della disposizione citata, per effetto della quale si escluderebbe senza motivo dal beneficio il lavoratore che in effetti convive, ancorché soltanto limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata, con il familiare bisognoso, proprio al fine di prestargli assistenza per un arco di tempo in cui quest'ultimo, altrimenti, ne sarebbe privo.