(massima n. 1)
In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un'operazione bancaria ed essersi allontanata dall'istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che la sussistenza dell'aggravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante).