(massima n. 1)
In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravitā di cui all'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalitā esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'etā; non č, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell'attenuante la circostanza che l'imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l'assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l'esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell'ambito di una relazione duratura con l'imputato).