(massima n. 1)
Non č configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen. ed il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., dovendo applicarsi, in virtł della clausola di riserva di cui all'art. 600-quater cod. pen., la pił grave fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen., a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale identitą tra materiale detenuto e materiale divulgato; ne consegue che, quando il primo sia talmente ingente da doversi escludere - con accertamento di fatto riservato al giudice del merito - che sia stato integralmente divulgato, la clausola di riserva non opera, poiché la condotta di detenzione si prospetta come autonoma ed ulteriore, sotto il profilo cronologico e naturalistico, ed č dotata di una carica di offensivitą propria rispetto alle condotte tipizzate dall'art. 600-ter cod. pen.