(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen., č necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sė che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico in una cartella informatica accessibile da parte di terzi attraverso l'uso del programma di condivisione "emule").