(massima n. 1)
Il reato di sequestro di persona č assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 cod. pen. soltanto quando le condotte di arbitraria compressione della libertā di movimento della vittima non sono ulteriori ed autonome rispetto a quelle specificatamente maltrattanti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva escluso il concorso del reato di sequestro di persona con quello di cui all'art. 572 cod. pen., relativamente alle condotte di imbragare o legare su passeggini o seggiolini bambini in tenerissima etā nell'ambito di maltrattamenti compiuti in loro danno all'interno di un asilo).