(massima n. 1)
In assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia č configurabile nei confronti di persona non pił convivente "more uxorio" con l'agente a condizione che quest'ultimo conservi con la vittima una stabilitą di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la permanenza del complesso di obblighi verso il figlio implica il permanere in capo ai genitori, che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto).