(massima n. 1)
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalitā decettive di segni e figure, il consumatore č indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore č indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all'area geografica di provenienza "Napoli Italia" e alla ditta produttrice "Gragnano" mentre l'indicazione "made in Turkey", sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile").