(massima n. 1)
Non si oppone alla qualificazione di un rapporto giuridico come delegatio promittendi la circostanza che il soggetto incaricato di effettuare il pagamento per conto del debitore originario non abbia inteso assumere la medesima posizione incondizionata di quest'ultimo nei confronti del creditore, in quanto tale fatto attiene esclusivamente al contenuto ed all'estensione dell'obbligo assunto, mentre ciò che è rilevante ai fini dell'inquadramento del rapporto nello schema della delegazione è l'assunzione dell'obbligo di tradurre in atto la delegazione stessa entro i limiti, con le modalità ed al verificarsi dei presupposti enunziati nell'atto di accettazione. Sussiste, pertanto, un rapporto di delegazione anche nel caso in cui il delegato, in deroga alla norma di cui all'art. 1268 c.c., si sia impegnato a soddisfare il creditore entro i limiti dell'effettiva realizzazione, da parte sua, del rapporto di provvista.