(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto previsto dall'art.416 bis cod.pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie"atipiche", non č necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la valutazione della sussistenza del requisito dell'esternazione del metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata all'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale dell'organizzazione, giacché la condizione di assoggettamento e di omertā - variabile dipendente dalla permeabilitā del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non č, rispetto ad essa, causalmente obbligato)