(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, non č esclusa la responsabilitā per tale reato nell'ipotesi in cui - nei confronti dello stesso imputato - non sia stata raggiunta la prova della configurabilitā dell'aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n.152 in relazione alla commissione di reati - fine, dal momento che non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso č necessariamente compiuto con l'impiego del metodo mafioso o per agevolare l'organizzazione medesima.