(massima n. 1)
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilitā delle armi non č richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma č sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilitā di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.