(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito. (Fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto in cui la Corte ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regola "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare; e) comunicazione diffusa alla cerchia degli "amici" di informazioni relative a situazioni di pericolo, come l'avvio delle indagini nei confronti di uno dei sodali, e conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca).