(massima n. 1)
L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o pił persone allo scopo di commettere pił delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e pił grave fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze necessarie in funzione della disponibilitą del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto dall'imputato).