(massima n. 1)
Integra il delitto di evasione, e non una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate.