(massima n. 1)
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversitą dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni un'ulteriore attivitą diretta all'induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Fattispecie nella quale l'imputato, per avvalorare i propri interventi corruttivi presso esponenti di pubbliche istituzioni volti ad ottenere l'assunzione delle vittime, aveva formato ed esibito alle stesse falsi documenti, inducendole, altresģ, al compimento delle prestazioni sanitarie necessarie per certificare i presupposti del rapporto di pubblico impiego).