(massima n. 1)
In tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtł di accordi conclusi per facta concludentia ed in via progressiva se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto il perfezionamento del negozio nella dichiarazione di adesione del delegato indirizzata materialmente al solo delegante, e non anche al delegatario, se a quest'ultimo comunque poi pervenga e l'accetti, con riguardo anche alla circostanza della successiva emissione di fattura del creditore-delegatario verso il delegato, senza specifiche contestazioni dell'obbligo cosģ evidenziato).