(massima n. 1)
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. (In applicazione di questo principio la S.C. ha configurato il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. anziché quello di truffa, in una fattispecie in cui all'imputato era contestata solamente la mancata comunicazione all'I.N.P.S. del proprio trasferimento all'estero, fatto implicante la perdita del diritto all'assegno sociale).