(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.