(massima n. 1)
Quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena č tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilitā del beneficio in relazione alle sue finalitā di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievitā della sanzione inflitta.