(massima n. 1)
Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile).