(massima n. 1)
In tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice dell'esecuzione può legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo.