(massima n. 1)
La causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., č applicabile ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, a condizione che ciascuna singola condotta, isolatamente considerata, sia di lieve entitą. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'irrilevanza del carattere di lieve entitą di ciascun fatto, isolatamente considerato, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di commissione di pił reati autonomi e della stessa indole e non a quella di commissione di singoli reati avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).