(massima n. 1)
Ai fini della declaratoria di non punibilitą per particolare tenuitą del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen., ove la commissione di un reato sia stata funzionale alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravitą del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali reati connessi, anche se siano stati oggetto di una dichiarazione di prescrizione. (Fattispecie in tema di reati edilizi).