(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità.