(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, č necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilitā ad una effettiva resipiscenza del reo. (Nella fattispecie la S.C. ha respinto il ricorso dell'imputato evidenziando che non era stata fornita dalla difesa alcuna prova del fatto che la somma offerta a mezzo assegno circolare e rifiutata dalla parte offesa, fosse successivamente rimasta al di fuori della disponibilitā del ricorrente).