(massima n. 1)
Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identitą, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l'aggravante della minorata difesa ritenendo che l'annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalitą della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell'interlocutore).