(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacitą di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante in questione in relazione al reato di furto perpetrato in orario notturno all'interno di una officina, sita in zona periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti).