(massima n. 1)
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., modificato dall'art. 1 legge 13 febbraio 2006 n. 59 non opera nell'ipotesi di trattenimento del soggetto passivo del reato all'interno di un esercizio commerciale, non rilevando siffatta condotta ai fini dell'integrazione della violazione di domicilio ove non vi sia stata espressa manifestazione della volontą contraria da parte del titolare dello "ius excludendi alios". (Fattispecie nella quale l'imputato si era introdotto all'interno di un bar, in assenza di volontą contraria del titolare dello "ius excludendi").