(massima n. 1)
In tema di delitti colposi, la scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta, quando la condotta sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di condotta negligente ed imprudente del medico nel trattamento sanitario del detenuto).