(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen. - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d. lgs. n. 8 del 2016 - per "luogo abitualmente frequentato da minori" non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, la S.C ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori).