(massima n. 1)
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., č configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietą, della consapevolezza, della inequivocitą e della recettizietą, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione.