(massima n. 1)
La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente) e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c. solo quando presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.