(massima n. 1)
n tema di responsabilitą civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore etą (o di un'etą ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilitą ex art. 2048, comma 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'etą maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attivitą materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacitą di discernimento tale da far presumere la non prevedibilitą della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato. (Fattispecie relativa a danno provocato ad una compagna di scuola dall'accalcamento e dalle spinte verificatesi all'uscita della palestra al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi frequentanti l'ultimo anno di scuola superiore).