(massima n. 1)
L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inoperanti i presupposti dell'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento delle spese per la progettazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria effettuate dal proprietario di un immobile ricompreso in area P.E.E.P ed in favore del proprietario di immobile adiacente al primo, atteso che, nella specie, l'arricchimento e l'impoverimento invece non trovavano giustificazione nei contratti conclusi con il comune e l'impoverito era contrattualmente tenuto al pagamento delle dette spese solo limitatamente alla quota inerente l'immobile di proprietą).