(massima n. 1)
La dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, al quale sia stata anteriormente notificata l'intervenuta cessione di credito di data certa, non incide sulla suddetta cessione, essendosi questa gią perfezionata per effetto del consenso legittimamente espresso fra cedente e cessionario. La cessione, infatti, produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario, che diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto. Sicché egli diviene titolare del diritto di credito ceduto, gią all'atto dell'incontro del consenso delle parti, salvo che, essendo oggetto del contratto un credito futuro, il trasferimento sia differito al momento in cui il credito viene ad esistenza.