(massima n. 1)
L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'impegno dell'appaltatore a rimuovere i difetti della "res" assunto prima dell'ultimazione dell'incarico potesse riferirsi a vizi che il committente aveva scoperto dopo la fine dei lavori).