(massima n. 2)
In riferimento alle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (ex art. 43 L.F.), poiché, in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. comporta l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, si deve ritenere che, allorquando una tale controversia venga instaurata da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice e non invece soltanto se venga eccepita dal curatore fallimentare nell'interesse dei creditori, atteso che in tal caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale che nel caso di cui all'art. 299 cit. (sulla base di tale principio la Corte Cass. ha corretto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione dell'impugnata sentenza, che, invece, aveva affermato il principio della rilevabilità soltanto ad istanza del curatore).